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Legge 31/07/2002 n. 179

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendosi ad essa procedere nei limiti delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni del citato Decreto-Legge n. 148 del 1993. Note all'art. 13:

- Gli articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993, sono i seguenti: "9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 1 della Legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto-Legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 1986, n. 87. La regione Calabria trasmette alle Camere entro il 31 dicembre 1993 una relazione sullo stato di realizzazione delle opere di cui all'art. 1 della citata Legge n. 664 del 1984 fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto, e, entro il 30 giugno 1996, una relazione sui risultati realizzati con il finanziamento di cui al presente comma. Le competenti commissioni parlamentari esprimono parere motivato su tali relazioni entro novanta giorni.". "4-bis. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il Decreto di cui all'art. 7 della Legge 8 agosto 1972, n. 464, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano acquisiti con riferimento anche all'attività espletata presso l'impresa di provenienza. Alla relativa spesa, prevista in L. 3.500.000.000 per l'anno 1994 e in L. 2.700.000.000 per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione del contributo concesso alla regione Calabria di cui all'art. 3, comma 9, del presente Decreto.".

-L'art. 1 della Legge 12 ottobre 1984, n. 664, recante: "Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1984, n. 283, è il seguente: "Art. 1. Per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale, riferito ad un programma esecutivo per l'anno 1984, concernente i settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, è concesso un ulteriore contributo speciale alla regione Calabria di lire 86.700 milioni in aggiunta a quello di lire 173.300 milioni già autorizzato con Decreto-Legge 15 giugno 1984, n. 233, convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1984, n. 442. Il programma di cui al precedente comma deve comunque essere approvato dai competenti organi regionali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.".

- Gli articoli 1 e 1-bis del Decreto-Legge 15 giugno 1984, n. 233, recante: "Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 1984, n. 442, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 1984, n. 167, sono i seguenti: "Art. 1.

1. In attesa della disciplina organica a sostegno dello sviluppo economico della regione Calabria è vietata l'assunzione, da parte della regione medesima, dei consorzi e degli enti regionali interessati, di lavoratori idraulico- forestali.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 1, nel caso in cui ricorrano temporanee esigenze di intensificazione delle attività relative alla silvicoltura, alla prevenzione e agli interventi antincendi e di protezione civile, alla tutela del patrimonio forestale, alla difesa del suolo, alla sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, la regione Calabria, i consorzi e gli altri enti regionali operanti nei predetti settori possono assumere esclusivamente lavoratori che nell'anno precedente abbiano prestato alle loro dipendenze attività lavorativa per almeno cinquantuno giornate. Si considerano utili ai fini del raggiungimento di tale requisito le giornate di assenza dal lavoro per infortunio o malattia indennizzata nonchè per servizio militare. Per il lavoratore che nel corso dell'anno non abbia potuto essere assunto a causa del servizio militare la verifica della sussistenza del requisito viene operata con riferimento all'anno precedente.

3. Il contratto di lavoro di cui al precedente comma 2 non può avere durata superiore al numero di giornate prestate nell'anno precedente. Gli enti interessati debbono trasmettere agli uffici di collocamento l'elenco dei lavoratori occupati nell'anno precedente, specificando per ciascuno di essi il numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori inclusi nel predetto elenco l'avviamento al lavoro avviene mediante richiesta nominativa.

5. L'assunzione prevista dal precedente comma 2 è esclusa per i lavoratori titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità.

6. I lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedente comma 2 non sono computabili ai fini dell'applicazione della Legge 2 aprile 1968, n. 482.". "Art. 1-bis. -

1. Le esigenze di manodopera che si verifichino in determinati cantieri sono soddisfatte esclusivamente con assunzioni, da effettuare alle condizioni previste nel precedente art. 1, di lavoratori che siano esuberanti rispetto al fabbisogno funzionale di altri cantieri e siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.

2. Per l'attuazione delle compensazioni di manodopera gli enti di cui al precedente

art. 1, quando abbiano necessità di un numero di giornate di lavoro inferiore a quello delle giornate svolte nell'anno precedente, sono tenuti a darne comunicazione alla regione. La regione accerta la congruità del numero dei lavoratori utilizzati dai singoli enti rispetto ai lavori da effettuare.".

Art. 14. (Disposizioni in materia di siti inquinati).

1. All'articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quater), sono aggiunte le seguenti: "pquinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); p-sexies) Broni; p-septies) Falconara Marittima; p-octies) Serravalle Scrivia; p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico; p-decies) Orbetello area ex Sitoco; p-undecies) aree del litorale vesuviano; p-duodecies) aree industriali di Porto Torres; p-terdecies) area industriale della Val Basento". Nota all'art. 14:

-Il testo del comma 4 dell'art. 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dal presente provvedimento è il seguente: "4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'art. 18, comma 1, lettera n), del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni

a) Venezia (Porto Marghera)

b) Napoli orientale

c) Gela e Priolo

d) Manfredonia

e) Brindisi

f) Taranto

g) Cengio e Saliceto

h) Piombino

i) Massa e Carrara

l) Casal Monferrato

m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli)

n) Pitelli (La Spezia)

o) Balangero

p) Pieve Vergonte; p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e relative di scariche); p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali); p-quater) Pioltello e Rodano; p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare); p-sexies) Broni; p-septies) Falconara Marittima; p-octies) Serravalle Scrivia; p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico; p-decies) Orbetello area ex Sitoco; p-undecies) aree del litorale vesuviano; p-duodecies) aree industriali di Porto Torres; p-terdecies) area industriale della Val Basento.".

Art. 15. (Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive).

1. All'articolo 3, comma 3, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, l'ultimo periodo è soppresso. Nota all'art. 15:

- Il comma 3, dell'art. 3, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993, come modificato dal presente provvedimento è il seguente: "3. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente Legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente Legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente Legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente

Art. 16. (Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico).

1. Per le finalità di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico di cui al Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti per il riassetto territoriale delle aree medesime per le quali viene dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 27, residuano sul capitolo 7850, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Nota all'art. 16:

-Il Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, recante: misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998.

-L'art. 5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, è il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli

articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

 

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